Legislazione

Pubblicato su Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. di attuazione della Direttiva Ue sulle pratiche sleali nella filiera agroalimentare

Con l’approvazione, l’Italia rende più rigoroso il quadro normativo in materia di contrasto delle pratiche commerciali sleali.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. di attuazione della Direttiva europea n. 633/2019 sulle pratiche sleali, che segna lo stop a 27 azioni nei rapporti commerciali della filiera agroalimentare, è un chiaro segnale di rafforzamento del quadro normativo in materia. L’entrata in vigore dal prossimo 15 Dicembre significa avviare un nuovo percorso, insieme alla nuova Autorità di contrasto nazionale designata – l’ICQRF, che mira ad un maggiore equilibrio tra produttori e aziende danneggiate dalla corsa al ribasso e da pratiche non sostenibili.
Con l’approvazione del provvedimento, l’Italia rientra nel gruppo dei Paesi che, ai sensi dell’art.9 della Direttiva UE, hanno ampliato l’elenco di pratiche vietate. Ad esempio, si identifica la vendita sottocosto come un parametro per rilevare la possibile esistenza di pratiche sleali; viene esteso l’ambito di applicazione a tutti i fornitori indipendentemente dal loro fatturato; si garantisce che le denunce rimangano anonime; si vietano inoltre le gare e aste elettroniche a doppio ribasso.
Osservando il quadro europeo relativo allo stato di recepimento della Direttiva UE n.633/2019, sono 21 gli Stati Membri dell’UE che hanno trasmesso la notifica alla Commissione Europea: Austria, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria. Molti dei quali hanno adottato misure più stringenti, come ridurre il termine di pagamento a 15 o 20 per specifici prodotti ad alta deperibilità e venduti con molta frequenza, ampliare la lista di pratiche vietate, includere nella “black list” tutti i comportamenti scorretti menzionati nella Direttiva UE, introdurre il divieto di vendita ad un prezzo inferiore il costo di produzione per i prodotti agricoli ed alimentari e, infine, un focus particolare sul capitolo delle sanzioni, che ha visto i Paesi membri seguire diversi criteri: l’introduzione di soglie minime e massime, o l’individuazione di percentuali solo minime o massime rispetto al fatturato realizzato durante l’ultimo esercizio, o infine assegnare diverse soglie massime sanzionabili a seconda dell’ entità della pratica commerciale sleale attuata.

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